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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.110. in Assemblea riferita al C. 1012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2013  [ apri ]
1.110.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
  «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ancorché già ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente disposizione».