Al comma 1, alinea, dopo le parole: è sospeso aggiungere le seguenti: o, laddove già effettuato, è rimborsato, Conseguentemente:
al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'onere di cui al comma 1, lettera c-bis), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.