stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in Assemblea riferita al C. 1012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2013  [ apri ]
1.100.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
  «Per l'anno 2013 le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2011, desunta dal SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. A partire dal 2014 le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla spesa sostenuta per consumi intermedi dell'ultimo triennio disponibile, desunta da SIOPE, fermo restando che l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore al 6 per cento della corrispondente spesa corrente. In ogni caso l'entità della riduzione per ciascun Comune non può essere superiore all'8 per cento della riduzione operata nell'anno precedente.»