Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli immobili ad uso produttivo.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'onere di cui all'articolo 1-bis, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.