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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.0100. in Assemblea riferita al C. 1012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2013  [ apri ]
1.0100.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di sospensione dell'aumento dell'aliquota del 21 per cento dell'imposta sul valore aggiunto). – 1. Nelle more della delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, al fine di renderlo «più equo, trasparente e orientato alla crescita», e per salvaguardare la domanda di beni e servizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fissato al 1o luglio 2013, è prorogato al 1o ottobre 2013.
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la ricognizione e l'accantonamento ai fini della riduzione degli stanziamenti di competenza iscritti negli Stati di previsione nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2013, destinati ad incentivi alle imprese, con esclusione di quelli cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea, non impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro. I suddetti stanziamenti sono revocati e riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.