2.2.
Sostituirlo con il seguente:Art. 2. – (Definizioni). – 1. Ai fini della presente legge:
a) per «gioco d'azzardo patologico» si intende, in conformità con quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, un disturbo del controllo degli impulsi che si manifesta attraverso un comportamento di gioco persistente e reiterato, caratterizzato da condotte compulsive e distorsioni cognitive tali da arrecare un grave deterioramento della personalità del giocatore e da comprometterne le attività personali, nonché le relazioni familiari o lavorative;
b) per «giocatore problematico» si intende il giocatore che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostra un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia;
c) per «soggetti vulnerabili» si intendono le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento;
d) per «Osservatorio» si intende l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190.