Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura e di reinserimento sociale e lavorativo in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano Programma previsto dal Ministero della salute.