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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.25. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2014  [ apri ]
11.25.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela; tra tali attività sono comunque comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».