Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela; tra tali attività sono comunque comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».