Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le sale da gioco e i punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommessa su eventi sportivi, anche ippici o non sportivi, devono essere dotati di fenestrature atte a vedere l'esterno. Nei luoghi di cui alla presente legge è vietata la consumazione di bevande e alimenti.