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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.03. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/02/2014  [ apri ]
11.03.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7-quinquies sono inseriti i seguenti:
  «7-sexies. Il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale è installato uno degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 può recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danni o penale a qualunque titolo, qualora ravvisi nei giocatori l'esistenza di condotte e disturbi riferibili alla pratica del gioco d'azzardo patologico o gli stessi siano stati segnalati dai Servizi per le Dipendenze patologiche del Sistema sanitario nazionale. Sono nulle le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la disposizione del presente comma.
  7-septies. Il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale è installato uno degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 che non abbia appositi e circoscritti spazi, e comunque separati dal resto del locale, in cui svolge l'attività ordinaria può recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danni o penale a qualunque titolo. Sono nulle le clausole contrattuali stipulate in contrasto con la disposizione del presente comma».