Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10-bis.
(Forme e limiti di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo).
1. I messaggi pubblicitari concernenti il gioco d'azzardo con vincite in denaro sono autorizzati unicamente nelle trasmissioni televisive, radiofoniche e teatrali della seconda serata. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sui mezzi pubblici, esposta, affissa o diffusa a meno di 600 metri dai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.
2. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet, nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco, ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché della sovraimpressione del Numero Verde istituito dal Ministero della salute;
d) tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro che non contengano la chiara avvertenza che il gioco è vietato ai minori di 18 anni; inoltre si dovranno evitare messaggi emozionali che inducano l'uso di tabacco, alcol e droghe.
3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. È vietata, altresì, la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
4. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Inoltre, andranno indicate anche le statistiche sulle giocate che vanno dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o giugno al 31 dicembre, con particolare riferimento alle giocate totali, alle giocate vincenti, alle somme vinte ed alle probabilità di vincita. Qualora ciascuna percentuale non sia definibile in alcun modo, nelle more, sarà indicata la percentuale storica per giochi similari. Entro il mese successivo alla conclusione del periodo massimo in questione dovrà essere indicato il dato specifico, con l'indicazione «alla data del...». I rapporti, redatti su base semestrale, dovranno essere obbligatoriamente pubblicati e disponibili gratuitamente on line sul sito del concessionario, dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Ministero della salute e dell'Osservatorio.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine, ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine, queste devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
6. Chi trasgredisce al divieto di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.