Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo di cui al presente articolo, sono integrate con 5 milioni di euro annui. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ad esclusione delle previsioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis.