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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2017  [ apri ]
9.02.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis.(Fondo per il gioco d'azzardo patologico). – 1. Il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), istituito dall'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico, è incrementato, a decorrere dall'anno 2018, di 150 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante aumento dello 0,2 per cento dell'aliquota del PREU applicato sulla raccolta derivante dal gioco.