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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.05. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2017  [ apri ]
7.05.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
  Art. 7-bis. (Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limiti all'apertura di sale da gioco e di orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito). — 1. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: «L'apertura di esercizi con gli apparecchi che erogano vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e la messa in esercizio di ciascun apparecchio sono soggette all'autorizzazione comunale prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
  2. L'esercizio con apparecchi videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive sono soggetti all'autorizzazione del questore prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione necessaria per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.
  3. Il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità dei locali ove sono istallati apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è concessa per cinque anni, previa verifica del comune competente della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti, anche regolamentari; l'autorizzazione può essere rinnovata alla scadenza».
  4. Per tutelare determinate categorie di soggetti più vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a 200 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza pari almeno a 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche.
  5. Dopo il comma 7 dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «7-bis. I sindaci, al fine di garantire migliori livelli di sicurezza, la tutela della salute e l'ordine pubblico nonché di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongono limitazioni temporali all'esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 collocati presso gli esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e tutti i locali aperti al pubblico. L'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 non può essere superiore a otto ore».
  6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro, nonché, in caso di reiterazione del reato, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle medesime disposizioni.
  7. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco stabilite dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva al contravventore può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sette giorni.
  8. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli esercizi già esistenti, se non previste da altre norme vigenti anche regolamentari, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 4, relative alla localizzazione.
  10. Il rinnovo dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle medesime disposizioni e da altre norme vigenti anche regolamentari.
  11. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi esistenti privi dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo sono tenuti ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro tre anni.