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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2017  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: Art. 7-bis.(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo). – 1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche, casse automatiche per il prelievo di denaro contante e uffici postali. È fatta salva la facoltà per i comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o stabilire distanze superiori.
  2. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
  3. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascun apparecchio fuori norma.
  4. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione del divieto di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascun apparecchio fuori norma.
  5. In deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.
  6. All'interno dei locali è vietata la somministrazione di alimenti e bevande, non devono esserci schermature che impediscono la visione dell'esterno. I locali devono essere dotati di almeno un orologio visibile in ogni ambiente nonché, in modo visibile in ogni parte del locale, di cartelli recanti il numero verde nazionale e le diciture elencate all'articolo 6, comma 3 della presente legge.
  7. Dopo 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in caso di violazione delle disposizioni di cui sopra si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.