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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.3. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2017  [ apri ]
5.3.

  All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli apparecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.
  2-ter. Dopo trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 è consentito solo attraverso un'apposita carta elettronica personalizzata, da utilizzare sia come strumento di pagamento sia come archivio di un'anagrafe del giocatore, nella quale sono riportate le informazioni sulle giocate effettuate ed è descritto, da parte del giocatore stesso, il proprio profilo di gioco per quanto riguarda le somme massime disponibili per unità di tempo ed eventuali scelte di auto-esclusione temporanea dal gioco.
  2-quater. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Osservatorio, sono definite le modalità di funzionamento della carta elettronica personalizzata di cui al precedente comma 2-ter.
  2-quinquies. La carta elettronica personalizzata di cui al comma 2-ter deve inoltre rilevare, sulla base di profili di rischio precedentemente elaborati, la presenza di comportamenti riconducibili al gioco compulsivo e al gioco problematico, nonché informare di tale rischio il giocatore attraverso l'invio di un segnale di allerta ben visibile sul terminale di gioco.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici.