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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.13. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2017  [ apri ]
5.13.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
   a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
   b) la durata minima di 7 secondi a partita.