Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
b) la durata minima di 7 secondi a partita.