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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.12. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2017  [ apri ]
5.12.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
   a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
   b) la durata minima di 7 secondi a partita;
   c) l'impostazione obbligatoria dei parametri del tempo massimo di gioco e del denaro massimo da perdere. Al raggiungimento dei parametri impostati l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala l'avvenuto raggiungimento dei limiti, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
   d) ogni 20 minuti di gioco continuativo, un messaggio che prende tutto lo schermo e resta visibile per almeno 5 secondi, che indica il tempo trascorso, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
   e) ogni 60 minuti di gioco continuativo, l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala che è passata un'ora di gioco, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
   f) un orologio sempre visibile sullo schermo di gioco;
   g) l'assenza di premi di sala o jackpot aggiuntivi.