Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovranno prevedere:
a) la giocata massima di 50 centesimi a partita;
b) la durata minima di 7 secondi a partita;
c) l'impostazione obbligatoria dei parametri del tempo massimo di gioco e del denaro massimo da perdere. Al raggiungimento dei parametri impostati l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala l'avvenuto raggiungimento dei limiti, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
d) ogni 20 minuti di gioco continuativo, un messaggio che prende tutto lo schermo e resta visibile per almeno 5 secondi, che indica il tempo trascorso, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
e) ogni 60 minuti di gioco continuativo, l'apparecchio va in stand-by per tre minuti, con un messaggio che segnala che è passata un'ora di gioco, avvisa che l'azzardo provoca dipendenza e invita a contattare il numero verde nazionale istituito al precedente comma 3;
f) un orologio sempre visibile sullo schermo di gioco;
g) l'assenza di premi di sala o jackpot aggiuntivi.