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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.1. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2017  [ apri ]
5.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per prevenire il vizio del gioco, è vietata l'installazione degli apparecchi da intrattenimento e dei videogiochi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in un raggio di 500 metri dalla presenza di istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale.