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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2017  [ apri ]
4.1.

  Sostituirlo con il seguente:Art. 4. – (Linee di azione per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico). – 1. Al fine di porre in atto una strategia volta a prevenire la diffusione del gioco d'azzardo patologico, il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito l'Osservatorio, definiscono le seguenti linee di azione:
   a) realizzazione di periodiche campagne informative ed educative volte ad accrescere la conoscenza dei fenomeni relativi al gioco d'azzardo patologico nonché dei fattori di rischio per la salute correlati al gioco compulsivo e problematico;
   b) realizzazione di campagne di sensibilizzazione, indirizzate specificamente alle famiglie, volte a pubblicizzare il divieto di accesso dei minori ai giochi con vincite in denaro e a informare i genitori sui programmi di filtraggio e di blocco dei giochi on line;
   c) istituzione di un numero verde nazionale per la consulenza relativa alle problematiche legate al gioco d'azzardo in collaborazione con il Centro nazionale dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità;
   d) previsione di iniziative volte a pubblicizzare la sezione del sito internet istituzionale del Ministero della salute, di cui all'articolo 3, comma 3, nonché il numero verde nazionale di cui alla lettera c) del presente comma o analoghi strumenti predisposti dalle regioni;
   e) predisposizione di materiale informativo mirato a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta;
   f) previsione di iniziative volte a promuovere la conoscenza del logo identificativo ”no slot” di cui all'articolo 8.

  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate a educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro, nonché a informarli e sensibilizzarli sui fattori di rischio connessi a tali giochi, allo scopo di attuare una prevenzione selettiva del gioco compulsivo e del gioco d'azzardo patologico.
  3. Nella programmazione delle attività formative di cui al comma 2, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali del sistema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
  4. Le iniziative previste dal presente articolo sono realizzate con l'impiego delle risorse umane e strumentali in dotazione alle amministrazioni coinvolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.