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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 101

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/11/2017  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Limiti in materia di esercizio del gioco d'azzardo). — 1. L'esercizio di nuove sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonché l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono vietati a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani. Le intese in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si adeguano alla previsione di cui al presente articolo.