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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per i rischi sanitari delle Regioni).

  1. Per la parte di rischio sanitario non assicurata, le Regioni istituiscono un fondo, che costituisce patrimonio separato non aggredibile da creditori che non vantino un credito di natura sanitaria.
  2. Per l'amministrazione e la contabilità del fondo si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per le società di assicurazione.
  3. Il fondo è soggetto alla vigilanza dell'IVASS nelle stesse forme delle imprese di assicurazione.