Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. In caso di colpa grave per imperizia o negligenza, accertato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con sentenza passata in giudicato o nei casi in cui si sia giunti ad una risoluzione stragiudiziale viene disposto nei confronti del dipendente – da parte del direttore generale sentito il collegio di direzione – il parziale recupero del risarcimento del danno, mediante trattenute sullo stipendio nella misura massima di un quinto e per un periodo non superiore a cinque anni. L'azione di rivalsa deve essere esercitata entro un anno dalla sentenza di risarcimento.