Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il danneggiato non può esercitare azione diretta nei confronti dell'esercente la professione medica o sanitaria la cui condotta rileva nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria pubblica o privata, fermo restando che può intervenire in ogni fase e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, per cui entro 30 giorni dall'instaurazione del giudizio deve ricevere notifica dell'atto di citazione.