Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Prescrizione).
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2946 del codice civile, il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.
2. La prescrizione è sospesa:
a) per il tempo occorso a ottenere l'informazione di cui all'articolo 5, anche oltre il termine ivi previsto;
b) per la durata della procedura conciliativa eventualmente instaurata.