Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le prestazioni sanitarie erogate per finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative ed eseguite con il consenso informato del paziente, nel rispetto delle buone pratiche e delle regole dell'arte, da esercenti le professioni sanitarie legalmente autorizzati allo scopo non costituiscono offese all'integrità psico-fisica.