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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali).

  1. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse costituzionalmente tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato o la sua occasionalità ed il grado della consapevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale. Nel corso delle indagini preliminari, su richiesta del PM, il Giudice dichiara con decreto di archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, salvo il diritto della persona offesa alla tutela dei propri interessi in sede civile.
  2. Per fatti di reato riconducibili a responsabilità professionale medico-sanitaria, l'opposizione alla richiesta di archiviazione della persona offesa ex articolo 410 c.p.p. è proponibile una sola volta nei confronti dell'operatore sanitario.
  3. Per i reati di lesioni ex articolo 590 c.p. e seguenti, di omicidio colposo ex articolo 589 c.p. e seguenti e/o per ogni altra ipotesi criminosa collegata alla responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede attraverso l'Udienza Preliminare.
  4. Nel caso di responsabilità civile derivante da colpa professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.