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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.7. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
2.7.

  Al comma 2, sostituire le parole da: le regioni e le province autonome fino a: strutturata in relazione con le seguenti:, e per consentire la valutazione dei rischi, al fine della più idonea copertura assicurativa da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivati da attività sanitaria o carenze della struttura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie complesse organizzino al loro interno il servizio di monitoraggio, prevenzione, gestione del rischio sanitario (risk management), allo scopo istituendo le «Unità di gestione del rischio clinico», strutturate in relazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le strutture sanitarie di cui al precedente comma 2, devono fornire alle Agenzie regionali i dati periodicamente rilevati, al fine della trasmissione di sintesi all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 3, comma 4, e all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 4.