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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.4. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
2.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico).

  1. La piena realizzazione delle attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico rappresenta un interesse primario del SSN perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la massima tutela del paziente.
  2. Ai fini di cui al comma 1, presso ogni struttura sanitaria pubblica o privata, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono un ufficio di monitoraggio del rischio clinico, collegato a una rete nazionale di gestione del rischio clinico, composto da personale sanitario interno alla struttura, da una figura legale e da un medico legale, nonché da una figura specializzata in strumenti di gestione aziendale sanitaria, prevedendo, ove possibile, la collaborazione con istituti universitari specializzati in sistemi gestionali, per l'esercizio dei seguenti compiti:
   a) attivazione dei percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari;
   b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
   c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio clinico;
   d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipula di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative;

  3. Il responsabile di ogni reparto ha l'obbligo di segnalare all'ufficio di cui al comma 1 tutti gli eventi avversi o rischiosi collegati alla somministrazione di farmaci o di terapie ovvero all'effettuazione di esami diagnostici.
  4. Nel caso in cui vi siano strutture sanitarie che non abbiano capacità logistiche, operative o gestionali interne tali da permettere l'istituzione dell'ufficio di monitoraggio di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni e delle attività di cui al presente articolo, individuano presso altra struttura sanitaria l'ufficio che supporterà e si occuperà dell'attività di prevenzione, monitoraggio e gestione del rischio clinico anche per la struttura deficitaria.
  5. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate ed elaborate dal personale dell'ufficio di monitoraggio del rischio clinico, che individua le azioni da porre in essere per la riduzione o l'eliminazione del rischio.
  6. I dati raccolti per lo studio e per l'analisi del rischio clinico, comprese le segnalazioni di cui ai commi 2 e 3, sono elaborati e forniti in forma digitale da una banca dati nazionale e da banche dati regionali integrate, in modo da facilitare il trasferimento e l'immediata conoscenza delle informazioni. La banca dati nazionale e quelle regionali svolgono rispettivamente funzioni di Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità e Osservatori regionali sulla sicurezza in sanità.
  7. Al fine di garantire la funzionalità di cui al comma 6 e al fine di contribuire alla più ampia e condivisa gestione e conoscenza dei dati relativi al rischio clinico, i contenuti della banca dati nazionale sono trasmessi e aggiornati in formato digitale e in via diretta all'organismo nazionale di riferimento.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.