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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.01. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.