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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.19. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
1.19.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Definizione di atto sanitario).

  1. La sicurezza dell'atto sanitario è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.
  2. La sicurezza dell'atto sanitario si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione dell'atto stesso.
  3. Per atto sanitario si intendono tutte le attività di prevenzione, diagnosi, assistenza e riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo coordinato, subordinato o in équipe, anche mediante personale a qualunque titolo operante.
  4. Presupposto fondante della liceità dell'atto sanitario è il consenso del paziente.
  5. L'esecuzione dell'atto sanitario comporta pertanto rischi intrinseci di danno al paziente che rappresentano statisticamente il possibile esito o coesito negativo delle prestazioni sanitarie rese e pertanto – nel caso di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali – sono da considerarsi interne ai LEA e quindi comunque riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale (SSN).