Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata esperienza nel ramo assicurativo e solidità finanziaria certificata, e autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario di cui alla presente legge.
4-ter. Il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per la determinazione di congrui limiti dei massimali, anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del risk management operante nelle diverse strutture.