Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Qualora una struttura di cui al comma 1 non fosse provvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la medesima struttura, al direttore generale o alla figura dirigenziale responsabile è soggetto al trattenimento da parte della struttura di un importo pari al 10 per cento della retribuzione annuale.