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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.03. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione e azione giudiziaria per il risarcimento del danno).

  1. Il soggetto danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture sanitarie per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo dell'assicurazione, esercita azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Il soggetto danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento che intendono proporre dinanzi al giudice civile la domanda di risarcimento devono, in via preliminare, promuovere, a pena di improcedibilità, il tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo.
  2. Il soggetto danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa di assicurazione una richiesta di risarcimento contenente:
   a) la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento dannoso;
   b) l'indicazione dell'età, dell'attività e del reddito del soggetto danneggiato;
   c) l'attestazione medica con l'indicazione delle lesioni riportate e la quantificazione del risarcimento del danno richiesto;
   d) l'attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti ovvero l'attestazione medica di postumi non ancora consolidati ovvero lo stato di famiglia della vittima in caso di avvenuto decesso.

  3. L'impresa di assicurazione, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento completa dei requisiti prescritti, invia al soggetto danneggiato o agli aventi diritto una comunicazione con la quale formula una congrua offerta per il risarcimento ovvero indica in modo specifico i motivi per i quali non ritiene di fare nessuna offerta. In caso di postumi non ancora consolidati, la richiesta e l'offerta possono avere carattere provvisorio.
  4. L'offerta definitiva deve essere comunicata entro centoventi giorni dalla data in cui il soggetto danneggiato o gli aventi diritto informano l'assicuratore riguardo al consolidamento dei postumi.
  5. Durante la pendenza dei termini di cui al comma 3, il soggetto danneggiato o gli aventi diritto non possono rifiutare gli accertamenti che si rendono necessari al fine di consentire all'impresa di assicurazione la valutazione dei danni lamentati.
  6. Se il soggetto danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, dichiarano di accettare la somma loro offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro venti giorni dal ricevimento dell'accettazione; in caso contrario, il tentativo di conciliazione deve intendersi definitivamente fallito.
  7. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo devono farsi, a pena di nullità, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
  8. La mancata conciliazione conseguente alla condotta delle parti contraria a buona fede è valutata dal giudice sia ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, sia ai fini della determinazione e dell'imputazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 91 del medesimo codice di procedura civile.