stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.24. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
7.24.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il combinato disposto degli articoli 1173, 1321 e 1228 del codice civile e dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si interpreta nel senso che, nel caso in cui un soggetto pubblico o privato assuma, con organizzazione dei mezzi necessari, l'obbligazione di curare il paziente e le obbligazioni ad essa accessorie quali quelle di ospitarlo e fornirgli vitto adeguato, il rapporto contrattuale si instaura con tale soggetto, il quale risponde anche del fatto dei propri collaboratori, inclusi tra questi gli esercenti professioni sanitarie, e non direttamente con questi ultimi. I suddetti collaboratori rispondono esclusivamente a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti del paziente.