Al comma 1, sopprimere le parole da:, ed è di natura contrattuale fino a: del codice civile.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo l'articolo 2054 del codice civile è inserito il seguente:
Art. 2054-bis. – Le norme del presente titolo si applicano agli esercenti la professione medica ed alle strutture sanitarie, pubbliche e private, in cui a qualsiasi titolo essi esercitano. L'onere della prova della loro responsabilità è a carico del danneggiato. L'azione risarcitoria si prescrive in ogni caso in due anni dal fatto illecito, salvo che il danneggiato dimostri di non averne avuto conoscenza senza sua colpa. In tal caso il termine biennale decorre dalla conoscenza.