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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.04. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
7.04.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Prescrizione).

  1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2946 del codice civile, il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.
  2. La prescrizione è sospesa:
   a) per il tempo occorso a ottenere l'informazione di cui all'articolo 5, anche oltre il termine ivi previsto;
   b) per la durata della procedura conciliativa eventualmente instaurata.