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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.03. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
7.03.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. La responsabilità per i danni derivanti ai prossimi congiunti del soggetto direttamente danneggiato da attività medico-sanitaria viene disciplinata ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.