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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.25. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
6.25.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 6.

  All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al primo periodo, dopo le parole: «colpa lieve» sono aggiunte, le seguenti: «nelle ipotesi previste dall'articolo 43 del codice penale,»; il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, si avvale, sia nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, sia nei confronti della struttura in cui esso opera, dei criteri di cui all'articolo 2043 del codice civile, tenendo debitamente conto della condotta di cui al primo periodo».