Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-ter. — (Morte o lesioni come conseguenze di condotta dolosa in ambito medico e sanitario). — L'esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente è punibile solo in caso di dolo».