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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.22. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
6.22.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 590-ter. — (Morte o lesioni come conseguenze di condotta dolosa in ambito medico e sanitario). — L'esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente è punibile solo in caso di dolo».