stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.14. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
3.14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano affidano all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute e ne disciplinano la struttura organizzativa, che prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico.
  2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante del diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.
  3. Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta da parte dei Centri regionali per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso.
  4. In ogni regione è istituito il Centro per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'organismo di riferimento nazionale.