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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.10. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
2.10.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono in modo tale che, per consentire la valutazione dei rischi, anche al fine della più idonea copertura assicurativa o auto-assicurativa o altra analoga misura ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni derivati da attività medica e/o sanitaria e/o carenze della struttura, le strutture sanitarie organizzano al loro interno il servizio di monitoraggio, prevenzione, gestione dei rischi e degli eventi avversi, allo scopo istituendo le «Unità di gestione del rischio clinico» (UGR) e forniscono ogni semestre alle Regioni i dati periodicamente rilevati, al fine della trasmissione di sintesi all'Osservatorio Nazionale. All'Unità di gestione del rischio clinico compete, salvo integrazioni decise da ciascuna regione e provincia autonoma e fermo restando il potere organizzativo delle singole strutture sanitarie:.