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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per il controllo della qualità del servizio sanitario).

  1. Ciascuna regione, con propri provvedimenti, istituisce e organizza un sistema di ispezione e di controllo sul funzionamento del servizio sanitario e sulla qualità delle prestazioni erogate, nonché di prevenzione e di accertamento degli errori in campo sanitario, allo scopo di:
   a) verificare l'adeguatezza delle strutture sanitarie e delle loro dotazioni tecnologiche;
   b) verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogabili e il livello di qualità e di efficacia dei trattamenti;
   c) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;
   d) individuare le cause di rischio nelle strutture sanitarie pubbliche e private presenti nel rispettivo territorio, attuando contestualmente un costante monitoraggio qualitativo e quantitativo del fenomeno;
   e) individuare le cause principali di incidenti e di errori sanitari e verificare in quale misura queste dipendano da carenze nella formazione del personale medico e paramedico ovvero da inadempienze o da carenze organizzative;
   f) individuare iniziative e strumenti idonei per rimuovere le disfunzioni accertate e accrescere la qualità e l'economicità del servizio, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza stabiliti dalle norme vigenti.

  2. Per i fini indicati nel comma 1 e con i provvedimenti in esso previsti, ciascuna regione può istituire una commissione per il controllo della qualità del servizio sanitario, composta da medici, esperti e professionisti delle diverse discipline specialistiche nonché da rappresentanti delle associazioni per la difesa dei diritti dei malati.
  3. Ciascuna regione trasmette annualmente agli Osservatori di cui agli articoli 3 e 4, per essere quindi trasmessa al Parlamento, una relazione sulle risultanze dell'attività di cui al comma 1.