Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Fondo di garanzia).
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un apposito fondo di garanzia, che costituisce patrimonio separato non aggredibile dai creditori, finanziato con contributi provenienti dai contratti assicurativi sanitari ovvero dagli accantonamenti disposti dalle strutture sanitarie pubbliche e private e diretto ad intervenire qualora:
a) il soggetto è assicurato, ma l'assicuratore è in stato di insolvenza;
b) i risarcimenti siano di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati;
c) il soggetto danneggiante non è in grado di coprire i rischi.