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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.04. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2015  [ apri ]
10.04.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Consulenza tecnica preventiva obbligatoria nel processo civile).

  1. Coloro che lamentino un danno in ragione di prestazioni sanitarie ricevute in strutture sanitarie pubbliche o private e che intendano esercitare azione devono promuovere, a pena di improcedibilità, giudizio ex articolo 696-bis del codice di procedura civile, di consulenza tecnica preventiva al fine della composizione della lite.
  2. L'espletamento di consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile al fine dell'accertamento delle modalità di esecuzione delle prestazioni sanitarie ricevute in strutture sanitarie pubbliche o private e al fine dell'accertamento del nesso di causalità tra l'asserito evento lesivo e il danno lamentato.
  3. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696 del codice di procedura civile.
  4. Il consulente prima di provvedere al deposito della relazione tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione cui il Giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo.
  5. Se la conciliazione non riesce ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
  6. Si applicano gli articoli da 191 a 197 del codice di procedura civile in quanto compatibili.