Al comma 1 premettere i seguenti:
01. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».
02. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è inserito il seguente:
«2-bis. È nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto, qualora una delle parti contraenti sia una pubblica amministrazione».
03. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, introdotto dal comma 02 del presente articolo, si applica alle rinunce successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 1:
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) previsione di un sistema di diffide e sanzioni nei casi di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;
lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e da pubbliche amministrazioni.