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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.011. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/11/2011  [ apri ]
10.011.
inammissibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle amministrazioni debitrici.