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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.010. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/11/2011  [ apri ]
10.010.
inammissibile

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - (Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione). - 1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà del ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad un istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.
2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.