Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Superamento della prova di esame e graduatorie di merito).
1. La prova di esame del concorso è finalizzata all'accertamento delle capacità comunicative e metodologiche dei concorrenti.
2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 45 punti:
a) 40 punti per la prova di esame;
b) 5 punti per la valutazione dei titoli.
3. I candidati che si sono collocati, anche a pari merito, tra i primi trenta posti d'iscrizione all'albo regionale, di cui all'articolo 12, possono avvalersi del maggior punteggio ottenuto alla prova d'iscrizione al medesimo albo.
4. I titoli sono valutati esclusivamente previo superamento della prova d'esame.
3. Superano il concorso i concorrenti che hanno riportato alla prova di esame un punteggio non inferiore a 35/40.
6. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma del punteggio riportato nella prova di esame e nelle valutazioni dei titoli, nonché del punteggio ottenuto alla prova d'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 12.
7. Ai fini della valutazione dei titoli, i vincitori del concorso che hanno prestato servizio con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio regionale possono usufruire di uno specifico punteggio; a tale fine sono stabiliti i criteri in base ai quali il servizio risulta essere stato prestato con continuità.