stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.01. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 29/04/2008

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2012  [ apri ]
13.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Forme flessibili di impiego del personale docente).

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla presente legge, anche ai fini della copertura del tempo pieno, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile, le istituzioni scolastiche possono raddoppiare i criteri per l'utilizzazione del doppio organico per gli insegnanti.
3. Nel caso della costituzione di reti di scuole previste dai regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche utilizzano gli organici funzionali di rete, per incarichi di almeno un anno, eventualmente rinnovabili.
4. Le competenze attribuite dalla presente legge all'istituzione scolastica sono esercitate dall'organo di rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate.
5. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede anche con il personale docente non di ruolo, residente nell'ambito regionale, che ha prestato almeno centottanta giorni di servizio, al quale può essere affidata l'attività di sostegno, escluse le funzioni normalmente attribuite al personale assistente educatore.
6. Le direzioni scolastiche regionali provvedono all'istituzione di un elenco del personale non di ruolo in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del presente articolo.